La vigilanza degli educatori sui minori affidati non può ridursi alla semplice presenza nella struttura. Deve essere concreta ed effettiva, soprattutto nei momenti in cui possono verificarsi comportamenti pericolosi. Lo ha chiarito la Corte di Cassazione nella sentenza n. 33020/2026.
La vicenda riguarda due educatrici di un nido-ludoteca. Durante una festa organizzata nella palestra della struttura, una bambina è stata colpita più volte da un altro bambino e ha riportato un trauma al volto, con una prognosi di sette giorni.
Secondo quanto riportato nel materiale disponibile, le educatrici erano tenute a sorvegliare direttamente i minori affidati alle loro cure. Il compito, inoltre, non poteva essere automaticamente delegato ad altre operatrici, nemmeno durante una festa o un’attività di socializzazione.
La Cassazione ha però richiamato la necessità di ricostruire con precisione l’accaduto. Nel caso esaminato non risultava chiarito se le educatrici si fossero allontanate dal gruppo, per quanto tempo e a quale distanza dai bambini.
Per stabilire se vi sia stata una carenza di vigilanza non è quindi sufficiente un’affermazione generica. Occorre esaminare i momenti immediatamente precedenti all’incidente e considerare l’età e il numero dei minori, il luogo, l’attività in corso e ciò che poteva essere ragionevolmente previsto e prevenuto.
La sentenza precisa, in sostanza, che la sola presenza fisica dell’educatrice non dimostra automaticamente l’adeguatezza del controllo. Allo stesso tempo, non ogni incidente tra bambini può essere attribuito a una vigilanza insufficiente: la valutazione deve basarsi sulle circostanze concrete del singolo caso.

